ASSOCIAZIONE MAYADANCE
Art. 1 - COSTITUZIONE
A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli
articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita
l'Associazione ricreativa, culturale, di promozione sociale,
e sportiva dilettantistica denominata " ASSOCIAZIONE
MAYADANCE " con sede a VICENZA in Via Monte Sabotino
n° 11 con Codice Fiscale n. 9507530244
Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE
• L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere
e gestire attività sportive, culturali, turistiche,
ricreative, formazione, promozione sociale, motorio-sportive
dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza
sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado
di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando
i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento
di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e il proprio
tempo libero. In particolar modo intende promuovere una
sinergia di scambi e collaborazioni artistico-culturali
in un contesto di visione solistica e cosmopolita dell'uomo,
per un arricchimento reciproco e un futuro migliore. Organizzare
corsi, conferenze, seminari di : Danza Orientale, Shiatsu,
Feng Shui, Cura attraverso l'alimentazione naturale, Organizzazione
di spettacoli di musica, teatro e danza, Arti varie.
• Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze
del corpo sociale l'Associazione può creare strutture
proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
• L'Associazione si impegna nella promozione e nello
stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci,
garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e
linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità
e convinzioni; inoltre si impegna a conformarsi alle norme
e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti
delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione
sportiva cui la società o l'associazione intende
affiliarsi.
• L'Associazione può promuovere, direttamente
o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture,
lo sviluppo delle iniziative al primo punto del presente
articolo e affittare i dare in comodato d'uso gratuito le
strutture in propria gestione.
• L'Associazione ricerca momenti di confronto con
le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione
dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli
Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali
per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano
nel quadro di una programmazione territoriale delle attività
del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando
le attività di cui al punto uno.
• L'Associazione si rende promotore di organizzare
o partecipare a gare, tornei, campionati, manifestazioni,
festival ed ogni altra attività promozionale su tutto
il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
• L'Associazione potrà incentivare attività
di formazione, di corsi inerenti le attività dell'Associazione
stessa, inoltre esercitare una attività editoriale
concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli,
bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai
soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed
informazioni generali inerenti all'attività.
• Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come
ascolto musica, presentazione di libri, mostre di quadri
e esposizioni varie, nonché giochi vari di società,
da tavolo ecc.
• Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a
favore dei soli Associati.
• Quale attività sussidiaria, anche per favorire
un maggior coinvolgimento dei Soci alle attività
dell'Associazione, l'Associazione potrà svolgere
attività di mescita interna con somministrazione
di alimenti e bevande a favore degli Associati propri o
di altre associazioni portanti la stessa tessera.
• Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare,
rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione
potrà svolgere anche attività di natura commerciale
ad esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi
vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazione (facoltativo).
Le attività potranno eseguite singolarmente o congiuntamente
tra loro senza l'obbligo tassativo della complessiva e congiunta
esecuzione.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE
• L'Associazione è un istituto unitario ed
autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente
indipendente; è diretto democraticamente attraverso
il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto
tali ne costituiscono la base sociale. • Gli impianti,
i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate
dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i
quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli
appositi regolamenti.
• Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le
modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari
dei Soci.
• L'Associazione, in considerazione della pluralità
dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi
in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
• I compiti, i livelli di responsabilità, le
norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei
gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola
l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti,
tenendo conto della normativa vigente.
• L'associazione può aprire sedi secondarie
in tutto il territorio italiano.
Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
• Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini
italiani e gli stranierei che ne condividano le finalità
senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione
e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi
sociali.
• La richiesta di iscriversi all'Associazione va indirizzata
al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a
ciò predisposto. È compito del legale rappresentante
l'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo
da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'accettazione
o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione
al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la
tessera sociale e comporta la qualifica di Socio. I Soci
con la modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per
i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione
stessa.
• Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci
c Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di
almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità
civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto
la maggiore età. È vietato per gli amministratori
di ricoprire cariche sociali in altre società ed
associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
• I Soci sono tenuti:
• al pagamento delle quote sociali decise dall'Assemblea;
• all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti
interni.
• I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati,
per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:
• qualora non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
• qualora si rendano morosi nel pagamento della quota
sociale senza giustificato motivo;
• qualora in qualunque modo arrechino danni morali
o materiali all'Associazione;
• in caso di gravi irregolarità di gestione
o funzionamento o gravi infrazioni al regolamento sportivo.
In questi casi l'interessato potrà presentare ricorso
sul quale si pronuncia in definitiva l'Assemblea dei Soci
alla prima convocazione.
• Le quote sociali e i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili. Le dimissioni da socio
vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
• L'Assemblea
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Probiviri (se previsto);
• Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
Art. 6 - L'ASSEMBLEA
• L'Assemblea è sovrana, ed è composta
da tutti i Soci regolarmente aderenti all'Associazione ed
è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
• L'Assemblea:
• provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del
Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo,
eventualmente, se esiste, del tesoriere, del Collegio dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri;
• delibera gli indirizzi generali dell'attività
dell'associazione, approva il programma annuale e pluriennale
di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali
interventi straordinari;
• delibera sulle modifiche del presente statuto;
• approva il Bilancio preventivo e consuntivo e il
rendiconto economico e patrimoniale;
• delibera sull'eventuale destinazione degli utili
di gestione comunque denominati, nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa;
• decide l'importo della quota associativa annua per
il primo anno;
• delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi
e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti
e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori
dello Statuto;
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
• L'annuncio della convocazione dovrà essere
comunicato ai Soci almeno 20 giorni prima mediante avviso
affisso nella bacheca della Sede Sociale, specificando la
data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine
del giorno in discussione.
• L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è
validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima
convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi
membri più uno.
• In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
• La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver
luogo almeno 1 ora dopo la prima.
• Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto
singolo.
• Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza
dei presenti; l'espressione di astensione si computa come
voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
• L'Assemblea è convocata in via ordinaria
dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il
30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; in
via straordinaria per richiesta di almeno 1/5 della base
sociale. In questi casi l'Assemblea dovrà essere
convocata entro 20 giorni dalla data in cui è richiesta.
• L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è
presieduta dal Presidente su designazione dei presenti o
da altro membro del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi
altro Aderente all'Associazione: tutte le deliberazioni
adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei
Verbali e a disposizione se richiesto dai Soci.
• Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno,
dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano
o scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei
presenti.
• L'Assemblea, per il rinnovo degli organi dell'Associazione,
stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo
composto di norma: da un minimo di cinque ad un massimo
di undici membri.
• Le elezioni si svolgono con modalità che
favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale
e secondo quanto previsto precedentemente dal presente articolo.
Nel caso di liste contrapposte le elezioni avverranno in
forma proporzionale con un riconoscimento alla lista maggioritaria
di arrotondamento superiore al 10%.
• Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti
i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il
Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
• La prima riunione del Consiglio Direttivo è
presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero
di suffragi, in mancanza del secondo e così via,
fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il
Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo
di 5 membri a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente,
il Vice presidente e, se esiste, il Tesoriere.
• Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma,
quattro anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse
a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio
Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Nel corso
dell'assenza del Membro sarà applicato l'istituto
della cooptazione; chi sarà eletto in luogo del Consigliere
cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante
il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri,
l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre
far luogo alla sua integrale rielezione.
• Dalla nomina del Consigliere, per l'incarico lo
stesso non ha diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso
spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
• Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il
Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario
e l'eventuale Amministratore.
• Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità
dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione
per il conseguimento dei fini sociali.
• Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi
nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi
organismi, può avvalersi dell'attività volontaria
anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche,
di contribuire alla realizzazione si specifici programmi.
• Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni
di lavoro, da lui nominate.
• Il Consigliere che, salvo giustificate cause di
forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive
del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
• Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
in via ordinaria una volta ogni mese, oppure straordinaria,
per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua
convocazione avviene mediante avviso esposto nella bacheca
dell'Associazione, deve contenere l'indicazione del luogo,
del giorno, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie
da trattare.
• Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute
dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti,
da un altro membro del Consiglio Direttivo.
• Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
• Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte
con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione
di astensione si computa come voto negativo; in caso di
parità dei voti prevale il voto di chi presiede la
riunione.
• Il Consiglio Direttivo:
• formula i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto e li pongono all'Assemblea;
• redige i rendiconti economici e patrimoniali su
predisposizione preparata dal Presidente;
• attua le deliberazioni dell'Assemblea; • decide
l'importo delle quote associative annuali e suppletive per
determinati servizi forniti dai Soci;
• propone all'Assemblea il regolamento interno dell'Associazione;
• definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi
e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione
secondo le indicazioni dell'Assemblea;
• decide sulle eventuali controversie che dovessero
insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari
da infliggere ai Soci;
• decide delle proprie attività, le forme e
il modo di partecipazione dell'Associazione, alle attività
sociali sul territorio ed ai singoli cittadini.
• Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare
tutte le proprie decisioni.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
• Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente
può attribuire la rappresentanza dell'Associazione
anche ad estranei al Consiglio stesso.
• Il Presidente:
• convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
• cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
• sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
• verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti,
ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità;
• stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;
• cura le predisposizione del bilancio da sottoporre
per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni;
• rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto
previsto dal C.C. ;
• Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento
del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
• Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari
consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo
Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi. •
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale
che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo
alla prima riunione.
Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti (non è obbligatorio,
e nel caso in cui non ci fosse si fa riferimento al Collegio
dei Probiviri Provinciali).
• Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è
eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
• Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere
eventuali contrasti interni all'Associazione.
• Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare
le proprie decisioni.
• Avverso le decisioni dei Probiviri può essere
proposto ricorso all'Assemblea.
• I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma
di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.
Art. 10 - DIMISSIONI
• I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione
in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti
impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti
ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono
essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il
Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della
tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle
dimissioni.
• Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni
debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle
e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.
• In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito
dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al
Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante
(o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.
Art. 11 - COOPTAZIONE
• Nel caso della sostituzione di un componente di
un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non
eletti, si procede ad utilizzare l'istituto della cooptazione
sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - GRATUITÁ DEGLI INCARICHI
• Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e
degli Organi delle sezioni e gruppi sono completamente gratuite.
• Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati
e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed
iscritti nel bilancio dell'Associazione.
Art. 13 - PATRIMONIO E BILANCIO
• Il patrimonio sociale dell'Associazione è
costituito da:
• proventi da tesseramento e quote sociali;
• eventuali contributi dei Soci che fruiscano delle
iniziative dell'Associazione;
• eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
• proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
• donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi
senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
• beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
• dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo
sviluppo dell'attività dell'Associazione. Gli impianti
(palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione
esercita le proprie attività sono concessi in uso
all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite
in separato contratto.
Art. 14 - ESERCIZI SOCIALI
• Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre
di ogni anno.
• Alla fine di ogni esercizio il Consigli Direttivo,
su predisposizione del Presidente, redige il bilancio (comprendente
la parte economica e finanziaria con specifica distinzione
di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi
e entrate istituzionali, di attività e passività)
che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea
entro il 30 aprile successivo.
• L'eventuale residuo attivo non potrà mai
essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione
comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante
la vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo
potrà valutare l'utilizzo degli eventuali residui
attivi per incentivare l'attività stessa dell'Associazione.
• L'eventuale residuo passivo potrà essere
coperto con residui attivi di anno precedenti/futuri o con
finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.
Art. 15 - RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVE
• Per le operazioni di carattere amministrativo, economico
e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.
• Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare
un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione,
in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.
Art. 16 - CONTRASTI INTERNI
Per le divergenze tra gli associati dell'Associazione in
prima istanza è chiamato a decidere il Consiglio
Direttivo/Collegio dei Probiviri e qualora questo non fosse
sufficiente, l'origine della conflittualità è
sottoposta al Consiglio Provinciale dei Probiviri il cui
giudizio è inappellabile.
Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE
• Il presente Statuto può essere modificato
con decisione dell'Assemblea Straordinaria.
• In prima convocazione le variazioni sono approvate
dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino
il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione
sono approvate con voto favorevole dei 3/4 dei presenti
all'assemblea.
• Per le variazioni imposte da Leggi dello Statuto
è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate
dall'Associazione nella prima riunione utile.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
• Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire
con decisione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole
di almeno 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea purché
questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo
sociale o in seconda in base alla maggioranza dei voti dei
presenti.
• In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio
dovrà essere devoluto a strutture sociali similari
operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della
ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità
generale.
• La scelta del beneficiario è deliberata dall'Associazione
per proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza
qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le
norme generali contenute nelle Leggi vigenti e nel Codice
Civile. Approvato all'unanimità dai Soci dell'Associazione
nell'Assemblea di modifica del 10 giugno 2006 di cui si
allega verbale. |